Attività economiche con finalità sociali, ai sensi dell’art 6, l.r. n. 11/2014
Gli Enti locali, le persone fisiche, i soggetti del Terzo Settore, le organizzazioni sindacali e gli enti riconosciuti delle confessioni religiose nel rispetto dell’art. 3, comma 2 l.r. n. 3/2008, possono svolgere attività sociali ed assistenziali, nel rispetto dei principi stabiliti dalla medesima legge e secondo la normativa nazionale e regionale vigente in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza, alimenti e, nel caso di utilizzo di personale non volontario, l'applicazione dei contratti di lavoro e dei relativi accordi integrativi, indipendentemente dal loro inserimento nella rete delle unità di offerta sociali.
L’apertura di queste attività è soggetta alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) al Comune nel quale si svolge l’attività, esclusivamente per il tramite del SUAP, allegando la documentazione contenuta nel documento Allegato A.
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